PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietato l'uso dei telefoni mobili nelle scuole di ogni ordine e grado durante le attività didattiche.
      2. Ogni alunno e ogni insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado ha l'obbligo di spegnere il telefono mobile all'inizio dell'attività didattica; è possibile riaccendere il telefono mobile solamente alla conclusione dell'attività didattica.

Art. 2.

      1. Nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia scolastica, il dirigente scolastico:

          a) può individuare i soggetti che, per motivi di salute, di sicurezza o altro, possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1;

          b) prevede le eventuali sanzioni disciplinari a carico degli alunni in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1.

      2. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1 da parte del personale docente non rientrante nelle deroghe previste dal comma 1, in mancanza di valido e giustificato motivo, comporta la sanzione disciplinare della censura e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro.
      3. Il dirigente scolastico individua il soggetto preposto all'accertamento della violazione.
      4. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una campagna di sensibilizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, sull'uso corretto dei telefoni mobili e sui rischi connessi all'uso eccessivo degli stessi apparecchi.